Lo Statuto è la Carta fondamentale della Sardegna. Sin dal 1948, l´articolo 116 della Costituzione ha previsto speciali condizioni di autonomia per la nostra isola e per altre quattro regioni.
Lo Statuto è la Carta fondamentale della Sardegna. Sin dal 1948, l´articolo 116 della Costituzione ha previsto speciali condizioni di autonomia per la nostra isola e per altre quattro regioni.
Lo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale nel 26 febbraio 1948, ha disciplinato il potere di legiferare in maniera esclusiva su alcune materie elencate dallo Statuto (ad esempio: ordinamento degli enti locali, edilizia urbanistica, agricoltura e foreste). In altre materie(come sanità, assistenza pubblica), la Regione può legiferare nell'ambito dei principi stabiliti con legge dello Stato.
Tali competenze sono state di recente ampliate dalla Riforma del Titolo V della Costituzione che, nel confermare la posizione costituzionale di autonomia speciale, attribuisce alla Sardegna nuove materie (ad esempio, ricerca e formazione professionale). Accanto alla possibilità di approvare leggi proprie, "specialità" significa esercitare funzioni amministrative dimensionate rispetto al territorio.
Lo Statuto disciplina i tre organi necessari della struttura rappresentativa e costituzionale della Sardegna. Sono organi della Regione:
Il Presidente della Regione e la Giunta sono organi esecutivi della Regione. Il Presidente, a seguito della Riforma introdotta con Legge Costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio. Rappresenta la Regione ed è responsabile dell’indirizzo politico regionale. Il Consiglio regionale è l’organo legislativo e di rappresentanza politica della Regione.
Lo Statuto disciplina i rapporti con lo Stato e con il sistema delle autonomie locali in Sardegna. Disciplina inoltre l’assetto della finanza pubblica, nonché le modalità per la sua revisione e la sua attuazione.
In applicazione dell’art. 15 dello Statuto speciale, la Sardegna potrà confermare o modificare la forma di governo e la legge elettorale mediante una “semplice” legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Su questa legge vi è la possibilità di un ricorso del Governo alla Corte costituzionale e, eventualmente, di un referendum approvativo.