L'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro con sede a Cagliari (ex Agenzia regionale per il lavoro) ora denominata (ASPAL) è stata istituita con la legge regionale n. 9 del 17 maggio 2016, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. All'ASPAL è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale. L'ASPAL svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetta al controllo e alla vigilanza. Sulla base degli indirizzi l'Assessore competente in materia di lavoro assegna all'Agenzia, con proprio decreto, gli obiettivi e le risorse e definisce le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati. L'Agenzia è articolata in uffici territoriali aperti al pubblico denominati Centri per l'impiego (Tzentros pro s'impreu) nei quali confluiscono i Centri dei servizi per il lavoro (CSL), già istituiti presso le province, i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL), già istituiti presso i comuni e le agenzie di sviluppo locale. Essi erogano i servizi per il lavoro e le misure di politica attiva e rappresentano poli territoriali nei quali possono convergere una pluralità di servizi anche di natura socio-assistenziale e previdenziale. L'ASPAL svolge, nell'ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, le funzioni di collegamento con l'Agenzia nazionale ANPAL. L'Agenzia, nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti. L'Agenzia, attraverso i centri per l'impiego, eroga i servizi per l'inserimento o reinserimento lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione e delle imprese. In particolare, i centri per l'impiego svolgono le seguenti attività:
• presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;
• stipula del patto di servizio personalizzato;
• ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
• orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;
• orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;
• avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;
• accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;
• promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio, dell'apprendistato e di iniziative di mobilità nazionale e transnazionale;
• gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
• gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
• promozione di prestazioni di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 30;
• attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;
• fornitura di servizi alle imprese quali, tra gli altri, la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;
• individuazione delle imprese attrattive per il mercato del lavoro regionale alle quali fornire servizi individualizzati;
• tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall'Agenzia.
I centri per l'impiego inoltre:
• svolgono i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità;
• provvedono all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale da adibire a qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (legge n. 56 del 1987, art. 16)
Sono organi dell'Agenzia:
• il direttore dell'Agenzia;
• il collegio dei revisori dei conti.