Registro degli accessi
Con le Linee guida n. 1309/2016, che costituiscono una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all’accesso generalizzato, l’ANAC ha predisposto un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato.
A tal fine l’ANAC ha raccomandato la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni pubblicano sui propri siti.
Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale.
Oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le p.a. che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività.
Come previsto dagli obiettivi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 (PTPCT) è stato istituito il Registro Informatizzato degli Accessi (R.I.A.).
Il R.I.A. è strutturato in tre sezioni:
- Accesso civico generalizzato (art 5 co. 2, d. lgs. 33/2013),
- Accesso documentale (artt. 22 – 28, L. 241/1990),
- Accesso civico (art. 5 co. 1, d.lgs. 33/2013).